Multa per pubblicità ingannevole a Gardaland e Autogrill

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inflitto ad Autogrill una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro e a Gardaland di 15.000 euro per aver diffuso una serie di comunicazioni ritenute non corrette e ingannevoli. La campagna, diffusa nei punti Autogrill e sul sito internet prospettava la possibilità di un ingresso omaggio al parco divertimenti Gardaland per chi avesse acquisito un supermenù Spizzico. Come riscontrato al termine dell’istruttoria, l’Autorità ha ritenuto che Autogrill non ha informato con sufficiente chiarezza e trasparenza circa le condizioni da soddisfare per ottenere quanto promesso nell’offerta, vale a dire l’ingresso omaggio al parco divertimenti Gardaland. In particolare, il claim principale del messaggio diffuso attraverso le locandine (‘Gusta un supermenù ed entra gratis a Gardaland Resort’) e riprodotto sulle tovagliette, invitava all’acquisto del prodotto Spizzico con la promessa di un ingresso gratuito al parco divertimenti Gardaland Resort. A fronte di tale promessa, le informazioni che spiegavano la reale natura dell’offerta, lo sconto sul prezzo di acquisto di tre biglietti per Gardaland (e non di un omaggio), erano rilegate a margine del messaggio. Solo in calce alla locandina era indicata, in caratteri di dimensioni piccolissime la necessità di presentare, oltre allo scontrino comprovante l’acquisto del Supermenù, anche due biglietti a tariffa intera diurna per l’accesso a Gardaland, al fine di usufruire di un ingresso omaggio al parco. Inoltre il messaggio conteneva un rimando ad altra fonte informativa, lo scontrino, per verificare le condizioni d’uso della promozione, comunque ritenuto insufficiente e non chiaro. Non è stata infine ritenuta valida l’argomentazione di Gardaland in ordine al diverso e suo minore coinvolgimento nella definizione della campagna. Infatti, in base all’accordo di co-marketing stipulato con Autogrill, i messaggi che hanno composto la campagna sono stati soggetti all’approvazione di Gardaland la quale, pertanto, deve ritenersi parimenti responsabile dell’ingannevolezza della stessa. D’altra parte, la società ha tratto un vantaggio economico dall’operazione a premi definita con Autogrill. In conclusione, i messaggi sono stati ritenuti ingannevoli e omissivi in merito alle caratteristiche dell’offerta proposta, con particolare riguardo alla gratuità dei servizi pubblicizzati, configurando così una condotta contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in maniera apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, inducendolo alla scelta di un prodotto che altrimenti non avrebbe acquistato. Federico Unnia
Fonte: http://www.pubblicitaitalia.it/
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